Il ministero delle imprese e del made in italy (MIMIT) ha pubblicato in data 30 luglio 2025 una circolare che fornisce importanti chiarimenti e interpretazioni in merito alle modifiche introdotte dalla legge n. 193 del 16 dicembre 2024 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023).
La circolare, nata anche grazie all’interlocuzione di InnovUp con il MIMIT, è di fondamentale importanza per le startup, gli investitori, le piattaforme di equity crowdfunding e gli operatori del settore, poiché lo status di “startup innovativa” è un presupposto chiave per accedere a diverse agevolazioni e al mercato dell’equity crowdfunding.
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Le principali novità e chiarimenti della Circolare
La legge 193/2024 ha introdotto modifiche significative all’articolo 25 del decreto-legge n. 179/2012 (c.d. Startup Act), che definisce la startup innovativa. La circolare del MIMIT mira a sciogliere i dubbi interpretativi emersi e a fornire indicazioni chiare sui nuovi requisiti per l’iscrizione e il mantenimento dello status.
Definizione europea di PMI
Viene introdotta la necessità che la startup innovativa rientri nella definizione europea di PMI (raccomandazione della commissione europea 2003/361/CE). Il MIMIT specifica che tale requisito deve sussistere contemporaneamente al limite di 5 milioni di euro di valore della produzione totale annua, a partire dal secondo anno di iscrizione. È chiarito inoltre che startup associate, collegate o controllate da grandi imprese non potranno essere ammissibili.
Esclusione di attività prevalenti di agenzia o consulenza
La nuova normativa stabilisce che la startup non possa svolgere attività prevalente di agenzia o consulenza. La circolare chiarisce che per “consulenza” si intende una prestazione professionale da parte di un’impresa con esperienza in una materia che consiglia e assiste il cliente.
Vengono esclusi, a titolo esemplificativo, i codici Ateco prevalenti 70.2 (consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale) e 74.99 (tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.) e i relativi sottocodici. Per “agenzia”, si intende un’impresa che ha per scopo l’esercizio di funzioni intermediarie, come le attività di agente o rappresentante di commercio.
Per le startup già iscritte al 18 dicembre 2024 che svolgono prevalentemente tali attività, non è prevista una cancellazione immediata, ma avranno tempo fino alla successiva dichiarazione annuale di mantenimento per adeguarsi.
Estensione della permanenza nella sezione speciale
- Oltre i primi tre anni e fino a cinque anni complessivi (Comma 2-bis): la circolare dettaglia i requisiti aggiuntivi per la permanenza oltre il terzo anno, fino a cinque anni complessivi. Per rimanere nella sezione speciale, è necessario il possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal comma 2-bis, come ad esempio spese di ricerca e sviluppo pari almeno al 25% del maggiore tra costo e valore totale della produzione, o l’ottenimento di almeno un brevetto. Viene specificato che per il requisito del brevetto, l’impresa deve esserne titolare, non essendo sufficiente un semplice contratto di licenza per la permanenza oltre il terzo anno. Non sono ricompresi i modelli di utilità né la titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato.
- Oltre i cinque anni e fino a un massimo di nove anni complessivi (Comma 2-ter): la permanenza nella sezione speciale può essere estesa per ulteriori periodi di due anni, sino a un massimo di quattro anni complessivi (quindi fino a nove anni dalla costituzione), per il passaggio alla fase di “scale-up”, a condizione che si verifichi almeno uno dei requisiti del comma 2-ter. Questi includono un aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un OICR superiore a 1 milione di euro, o un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica superiore al 100% annuo.
Tempistiche e casistiche per la conferma dei requisiti (commi 2bis e 2ter)
La circolare distingue tra nuove iscrizioni (dal 18 dicembre 2024) e imprese già iscritte a tale data.
Nuove iscrizioni: la conferma dei requisiti per l’estensione oltre i tre anni deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio del terzo anno e comunque non oltre il 31 luglio.
Imprese già iscritte al 18 dicembre 2024: queste imprese hanno diritto a permanere nella sezione speciale del RI oltre il terzo anno dall’iscrizione a condizione che il raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2-bis avvenga:
- entro sei mesi dalla scadenza del terzo anno di iscrizione, in caso di imprese iscritte nella sezione speciale del RI da meno di diciotto mesi
- entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno di iscrizione, in caso di imprese iscritte nella sezione speciale del RI da oltre diciotto mesi.
La circolare specifica inoltre che la proroga del termine di permanenza nella sezione speciale di 12 mesi, introdotta dall’articolo 38, comma 5, del D.L. 34/2020 durante la pandemia, è scaduta. Di conseguenza, tutte le start-up che alla data del 18 dicembre 2024 avevano superato i 60 mesi dalla costituzione devono essere cancellate d’ufficio, previo invito al passaggio nella sezione speciale delle PMI innovative.
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Implicazioni per l’Equity Crowdfunding
Le modifiche e i chiarimenti apportati dal MIMIT hanno un impatto diretto sul mondo dell’equity crowdfunding. Lo status di startup innovativa è cruciale per le campagne di raccolta fondi, in quanto garantisce agli investitori l’accesso a importanti agevolazioni fiscali (detrazioni IRPEF/IRES) e semplifica l’accesso alle piattaforme dedicate.
- Maggiore certezza normativa: i chiarimenti forniti dalla circolare offrono maggiore certezza interpretativa, riducendo i rischi di errata classificazione e garantendo che solo le imprese che rispettano pienamente la nuova definizione possano beneficiare delle agevolazioni. Questo è un vantaggio sia per le startup, che possono pianificare meglio la loro permanenza e le future campagne di equity crowdfunding, sia per gli investitori, che hanno una maggiore garanzia sulla validità delle agevolazioni fiscali.
- Attenzione alle attività prevalenti: le piattaforme di equity crowdfunding e gli advisor dovranno prestare particolare attenzione all’attività prevalente delle startup proponenti. Le imprese con attività di agenzia o consulenza non saranno idonee, il che potrebbe restringere il bacino di startup eleggibili per alcune piattaforme.
- Nuovi requisiti per la permanenza: la possibilità di estendere lo status di startup innovativa oltre i tre anni, fino a cinque o nove anni, rappresenta un’opportunità significativa. per le startup, significa un orizzonte temporale più lungo per beneficiare delle agevolazioni e attrarre investimenti tramite crowdfunding. Per gli investitori, si traduce in un periodo più esteso di potenziale accesso ai benefici fiscali, rendendo l’investimento in startup innovative ancora più appetibile.
- Adeguamento delle procedure: le camere di commercio, così come le piattaforme di equity crowdfunding e i consulenti, dovranno adeguare le proprie procedure di verifica e due diligence ai nuovi requisiti e alle tempistiche stabilite per l’iscrizione e il mantenimento dello status.
In conclusione, la circolare del MIMIT rappresenta un passo importante verso una maggiore chiarezza e stabilità nel quadro normativo delle startup innovative. comprendere e applicare correttamente queste nuove disposizioni sarà fondamentale per le startup che intendono crescere e finanziarsi attraverso l’equity crowdfunding, e per gli investitori che desiderano massimizzare i benefici derivanti da tali investimenti.









