Il decreto di attuazione del regolamento europeo 2020/1503 sui servizi di crowdfunding è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ora l’ordinamento nazionale è ufficialmente pronto a implementare le regole comunitarie, permettendo alle piattaforme italiane di lavorare e raccogliere capitali (sia in equity, sia in lending) all’interno dello spazio economico dei 27 paesi membri. Vediamo insieme i principali punti del decreto legislativo n. 30 del 10 marzo 2023.
Le autorità nazionali competenti
Come avevamo già anticipato mesi fa a proposito del regolamento europeo sul crowdinvesting, Consob e Banca d’Italia sono state scelte per il ruolo di autorità nazionali competenti, dividendosi i compiti e agendo in tandem.
Alla Consob vanno i poteri relativi al rilascio delle licenze nazionali, alla sorveglianza sul rispetto delle regole europee, inclusa la necessaria trasparenza e correttezza delle informazioni messe a disposizione dei possibili investitori. Sempre Consob avrà la responsabilità di individuare le disposizioni nazionali per le comunicazioni di marketing delle campagne di raccolta. Infine, ancora Consob sarà il contatto italiano con l’ESMA, l’autorità europea che supervisiona il mercato unico del crowdfunding e che tiene il registro degli operatori autorizzati.
Alla Banca d’Italia, invece, spettano una serie di controlli sulle piattaforme tra cui: l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio, il governo societario e i requisiti organizzativi, l’organizzazione amministrativa e contabile, i requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di crowdfunding, quando detengono almeno il 20% del capitale o dei diritti di voto.
Quali aziende possono raccogliere in crowdfunding
Qui c’è una sorpresa, perché viene riscritto l’articolo 100-ter del TUF che disciplina le offerte attraverso i portali per la raccolta di capitali : “Art. 100-ter (Offerte di crowdfunding). – 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503”. Su questo punto è bene segnalare il commento legale al decreto di Altalex che spiega come: “Dal punto di vista sostanziale, viene in sostanza modificato l’ambito oggettivo di applicazione delle offerte di crowdfunding, non più limitato ai soli strumenti finanziari emessi dalle PMI, dalle imprese sociali e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investono prevalentemente in PMI. Il nuovo oggetto delle offerte di crowdfunding sono i prestiti, i valori mobiliari (azioni, obbligazioni) e altri “strumenti ammessi” a fini di crowdfunding, emessi da titolari di progetti o società veicolo”. Vedremo nei prossimi mesi se e quali effetti avrà questo aggiornamento normativo sugli emittenti, sulle campagne e sulla raccolta nazionale complessiva.
*il paragrafo è stato aggiornato il 4 aprile 2023.
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Sanzioni previste
L’inosservanza delle regole europee da parte delle piattaforme comporta una sanzione pecuniaria. Da 500 fino a 500.000 euro di ammenda, oppure fino al 5 per cento del fatturato, quando il fatturato supera i 500.000 euro.
Regime transitorio e autorizzazioni semplificate
L’attuale regime transitorio terminerà a novembre 2023. In questo lasso di tempo, il decreto attuativo prevede la facoltà per Consob e Banca d’Italia di “prevedere procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino già autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding ai sensi dell’articolo 48 del medesimo regolamento, nonché per le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli altri intermediari vigilati che alla medesima data prestano servizi di crowdfunding”. Questa disposizione dovrebbe permette di velocizzare la concessione delle licenze, almeno per gli operatori già consolidati, permettendo loro di entrare più rapidamente nel mercato comunitario, che si sta rapidamente popolando di operatori di peso, come l’inglese Crowdcube e l’americana Wefunder.
Obblighi di comunicazione per le piattaforme non regolamentate
La normativa europea sugli ECSP (European Crowdfunding Service Providers) riguarda solo l’equity crowdfunding e il lending, ma solo quello relativo a progetti aziendali. Rimangono fuori il lending tra privati, il reward crowdfunding e il donation. Ai sensi del nuovo decreto, le piattaforme che non ricadono nelle regole europee dovranno avvisare esplicitamente i propri utenti: “I soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli disciplinati dal regolamento (UE) 2020/1503 pubblicano sul proprio sito web e includono nelle informazioni rese alla clientela relative al servizio prestato la seguente avvertenza: “Questo servizio di crowdfunding non è soggetto ad autorizzazione o vigilanza da parte della Banca d’Italia o della Consob. A questo servizio non si applicano le regole e le tutele previste dal regolamento europeo sui fornitori di servizi di crowdfunding n. 1503/2020.”. Questo avviso dovrà essere mostrato nella landing page dell’utente, per poi rimanere visibile durante tutta la navigazione sul sito.
a cura di Luca Francescangeli