Competenze: Banca d’Italia e della Consob giocano a zona
Con la pubblicazione delle disposizioni dell’otto maggio, la Banca d’Italia è intervenuta per regolare i servizi di crowdfunding rivolti alle imprese. Le disposizioni attuano l’articolo 4-sexies del TUF, il Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria.
Queste disposizioni integrano il Regolamento UE 2020/1503, che ha introdotto l’obbligo di autorizzazione per i fornitori dei servizi di crowdfunding. La direzione dunque, è quella di una maggiore regolamentazione del crowdfunding; l’obiettivo, quello di rafforzare la trasparenza e la sicurezza per gli investitori.
Le disposizioni introducono criteri più stringenti per i fornitori di servizi di crowdfunding. L’obiettivo è quello di creare un ambiente più regolato e sicuro per tutti gli stakeholder coinvolti. Ciò include non solo i fornitori di servizi, ma anche gli investitori e le imprese che si avvalgono del crowdfunding come strumento di finanziamento.
Gli obblighi informativi richiedono che i fornitori di servizi di crowdfunding divulghino informazioni dettagliate e tempestive, sia agli investitori che alle autorità di vigilanza. Questa maggiore trasparenza è cruciale per costruire fiducia nel settore e per proteggere gli interessi finanziari dei partecipanti.
Le novità delle disposizioni
Le disposizioni della Banca d’Italia si rivolgono tanto agli intermediari vigilati quanto ai fornitori di servizi di crowdfunding. Per questi ultimi, spetta alla Banca d’Italia, in accordo con la Consob, il compito di rilasciare loro l’autorizzazione a operare.
Il contenuto delle disposizioni si può così riassumere:
- obblighi informativi più rigorosi sull’operato della piattaforma;
- trasparenza sulle partecipazioni nel proprio capitale;
- valutazione e comunicazione sulla qualità dei soggetti che prendono parte alla gestione.
Vediamoli nel dettaglio.
Obblighi informativi più rigorosi
Una delle modifiche più rilevanti riguarda gli obblighi informativi che i fornitori di servizi di crowdfunding devono rispettare. Questi sono essenziali per garantire che tutte le parti interessate – investitori inclusi -, ricevano informazioni accurate e tempestive sulle operazioni e sulle condizioni finanziarie delle piattaforme di crowdfunding. La trasparenza è potenziata attraverso la divulgazione di informazioni dettagliate sui progetti finanziati e i risultati finanziari degli investimenti.
I fornitori di servizi di crowdfunding sono tenuti a comunicare gli aspetti temporali dell’utilizzo dell’autorizzazione ottenuta. Dalla data di avvio dell’attività a quelle di interruzione o riavvio, nonché le eventuali modifiche alle condizioni di esercizio dell’autorizzazione.
Elenco progetti e attenzione alle esternalizzazioni
Le piattaforme di crowdfunding devono presentare, entro il 25 gennaio di ogni anno, un elenco dei progetti finanziati. L’informativa deve comprendere i dati sul titolare del progetto, sui fondi raccolti, da un lato, e sugli investitori e le somme investite dall’altro. Questi ultimi devono essere suddivisi in investitori sofisticati e non. Le informazioni comprendono anche un’indicazione di massima sui rischi associati ai progetti finanziati, e sull’andamento degli investimenti.
Una terza categoria di informazioni è quella relativa agli accordi di esternalizzazione e alle sue variazioni. Il punto, in questo caso è quello di evitare che le piattaforme si trasformino progressivamente in scatole vuote, senza controllo sulle operazioni gestite. Le piattaforme sono tenute a comunicare lo stato delle loro esternalizzazioni entro il 30 aprile di ogni anno.
Qualsiasi modifica sostanziale nelle condizioni di operatività o nei termini di servizio deve essere comunicata senza indugi. Ciò include cambiamenti nelle politiche di rischio, modifiche agli accordi di servizio, o aggiornamenti nei criteri di selezione dei progetti. In caso di incidenti o fallimenti nei progetti di crowdfunding, i fornitori sono obbligati a informare immediatamente gli investitori. Le informazioni devono indicare anche le misure adottate per mitigare gli effetti negativi.
Proprietà e partecipazioni
I fornitori di servizi di crowdfunding devono comunicare eventuali acquisizioni o partecipazioni rilevanti. Partecipazioni che superino o scendano sotto al 20 percento del capitale o dei diritti di voto devono essere comunicate. Questo per dare informazioni tempestive sul controllo dell’impresa finanziaria. I soci che detengono almeno un quinto dei voti devono possedere i requisiti di onorabilità, il possesso di titoli di studio e l’iscrizione agli albi professionali.
Idoneità degli esponenti aziendali
Le nuove normative della Banca d’Italia impongono requisiti più stringenti sugli esponenti aziendali dei fornitori di servizi di crowdfunding, elevando significativamente i criteri di idoneità. Questi standard richiedono che gli esponenti aziendali dimostrino non solo competenze finanziarie approfondite ma anche un’irreprensibile integrità morale e professionale. L’obiettivo è assicurare che le persone alla guida delle piattaforme di crowdfunding possiedano le qualifiche necessarie per gestire responsabilmente gli investimenti e proteggere gli interessi degli investitori.
I fornitori specializzati devono dotarsi di una procedura per la valutazione dell’idoneità dei propri esponenti. Questo include la verifica del background e delle qualifiche professionali per garantire che siano adeguatamente preparati a gestire le operazioni finanziarie complesse e a proteggere gli interessi degli investitori. Inoltre, le disposizioni richiedono che questi esponenti dedichino tempo sufficiente per supervisionare le operazioni della piattaforma, garantendo una gestione attenta e conforme alle normative vigenti. La valutazione delle idoneità deve essere comunicata alla Banca d’Italia entro trenta giorni.
Competenze: Banca d’Italia e della Consob giocano a zona
Le disposizioni della Banca d’Italia si inseriscono in un’architettura normativa ideata per tutelare gli investitori. Con l’arrivo del Regolamento UE 2020/1503, Banca d’Italia e Consob hanno assunto ruoli complementari ma distinti per assicurare l’adeguata regolamentazione del settore. La loro collaborazione è cruciale per un efficace regime di vigilanza che garantisce l’integrità e la resilienza del settore del crowdfunding in Italia.
La Banca d’Italia si concentra principalmente sul monitoraggio della solvibilità e della conformità regolamentare dei fornitori di servizi di crowdfunding. Questo include la valutazione della solidità finanziaria delle piattaforme, la verifica degli adempimenti normativi per la gestione del rischio e la protezione dei capitali degli investitori.
Parallelamente, la Consob, con il suo mandato a tutelare gli investitori e assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, si focalizza sulla trasparenza delle operazioni di crowdfunding e sul rispetto delle norme di condotta. La Consob è anche responsabile per la verifica che le informazioni fornite ai potenziali investitori siano chiare, complete e non fuorvianti, facilitando così decisioni di investimento consapevoli e informate.
a cura di Fabrizio Pagni