Il comparto dell’Innovazione è da tempo oggetto di una particolare attenzione da parte del legislatore, che sempre più spesso propone misure economiche in grado di stimolare gli investimenti. L’incentivo fiscale in “de minimis” è la misura più recente che favorisce gli investimenti in startup e Pmi da parte delle persone fisiche.
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Fino all’introduzione delle nuove agevolazioni, la normativa prevedeva un tetto alle detrazioni fissato nel 30% del valore dell’investimento a favore di startup e pmi innovative, sia che esso fosse realizzato da persone fisiche che da persone giuridiche. A cambiare, nei due casi, erano i valori assoluti degli importi detraibili. Nello specifico:
- agevolazione del 30% fino a 1 milione di euro di investimento per le persone fisiche.
- agevolazione del 30% fino a 1,8 milioni di euro di investimento per le persone giuridiche
Con il varo del Decreto Rilancio, le detrazioni fiscali sono state innalzate al 50% (in regime de minimis) tanto a favore delle persone fisiche che di quelle giuridiche.
Il legislatore, anche in questo caso, ha fissato dei paletti specifici:
l’investimento, che dovrà essere mantenuto per un minimo di tre anni, dà diritto a una detrazione del 50%, per un importo massimo di 100.000 euro per ogni periodo d’imposta, se effettuato a favore di startup innovative.
La soglia di investimento sale invece a 300.000 euro per ogni periodo d’imposta se il capitale è investito in Pmi.
Per importi superiori rimangono in vigore le detrazioni al 30%
Agevolazioni in “de minimis”: ecco come funzionano
Come accennato, in alcuni casi, il limite delle detrazioni d’imposta è stato innalzato dal 30 al 50% delle somme investite. Tale misura è resa possibile attraverso gli incentivi fiscali in regime de minimis. Ma cosa significa?
L’incentivo prevede una detrazione IRPEF del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative o PMI. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).
L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni e può essere effettuato direttamente, o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in startup innovative o PMI.
Come richiedere gli incentivi fiscali in de minimis
Va evidenziato come per accedere alle agevolazioni sia necessario seguire una specifica procedura di richiesta che dovrà essere avviata dalla startup o dalla PMI beneficiaria dell’investimento. Per questo bisogna tenere conto che per ogni impresa è stabilito un plafond di aiuti in “de minimis” di 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
È quindi importante che l’investitore comunichi all’azienda beneficiaria la volontà di accedere al beneficio fiscale.
Conseguentemente, prima di ricevere l’investimento, il legale rappresentante della società beneficiaria dovrà accedere alla specifica piattaforma e verificare se il plafond degli aiuti di stato de minimis sia disponibile totalmente, parzialmente o esaurito.
Successivamente, se vi è disponibilità, si potrà procedere con l’inserimento dei dati del soggetto investitore e con la presentazione della domanda.
Dopodiché sia il soggetto investitore che la società beneficiaria riceveranno una comunicazione tramite pec che confermerà il diritto al riconoscimento della detrazione.
Per poter completare la procedura, il legale rappresentante della società beneficiaria dell’investimento dovrà disporre di:
- SPID;
- PEC dell’impresa beneficiaria, iscritta al Registro imprese ed attiva;
- firma digitale;
Sarà inoltre necessario anche l’indirizzo PEC di chi effettua l’investimento.
Mantenimento e decadenza delle agevolazioni
Una volta effettuato l’investimento, affinché esso sia considerato valido ai fini dell’ottenimento e del mantenimento delle agevolazioni fiscali (siano esse al 30 o al 50%) è necessario che vengano rispettate alcune specifiche condizioni.
- L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni
- La startup o la Pmi in cui si è investito devono mantenere, per tutta la durata dell’investimento, i requisiti specifici rispettivamente previsti all’ articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012 e all’articolo 4, comma 1, del Dl 3/2015.
- La quota di capitale sottoscritta non venga ceduta a titolo oneroso;
- L’investitore non receda o non venga escluso dalla società.
Nel caso uno dei requisiti elencati venisse a mancare si incorrerebbe nella perdita delle agevolazioni e il beneficiario verrebbe obbligato a restituire, in sede di dichiarazione dei redditi, le somme ricevute sotto forma di sgravio fiscale, maggiorate degli interessi.
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