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Trend e Ispirazioni sull’equity crowdfunding

Trattamento fiscale delle quote “auto-estinguibili”

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Pubblichiamo l’articolo a cura di Simmaco Riccio e Antonio Palmieri sull’interpello 15/2024 dell’Agenzia delle Entrate, focalizzato sul trattamento fiscale delle quote “auto-estinguibili” nel crowdfunding che offrono alle startup e alle pmi un’opportunità innovativa di attrarre capitale di rischio.

Quote “auto-estinguibili”: l’approfondimento dell’Agenzia delle Entrate (Interpello 15/2024)

Of Counsel BLB Studio Legale

Con l’interpello n. 15/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un contributo alla comprensione del trattamento fiscale relativo alle quote “auto-estinguibili”, un meccanismo emergente nel panorama del crowdfunding. Queste quote, caratterizzate dalla loro intrinseca temporaneità e capacità di estinguersi automaticamente a seguito di eventi prestabiliti, rappresentano una forma innovativa di partecipazione societaria.

Tali partecipazioni, regolate da clausole statutarie specifiche, offrono un’opportunità per le startup e le piccole e medie imprese (PMI), permettendo l’attrazione di capitale di rischio vitale per il loro sviluppo, senza compromettere il controllo societario a lungo termine, un aspetto fondamentale per i fondatori che desiderano guidare la direzione strategica delle loro aziende. La validità giuridica di questo strumento, esaminata approfonditamente nel Caso Assonime n. 6/2023, è stata confermata attraverso la prassi notarile consolidata, in particolare facendo riferimento alle massime n. 190/2020 del Consiglio Notarile di Milano e n. 66/2018 del Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato.

A differenza di istituti come il recesso e il riscatto, dove lo scioglimento del vincolo avviene a seguito dell’esercizio del correlato diritto potestativo assegnato all’avente diritto (il socio nel recesso e la società nel riscatto), nelle partecipazioni “auto-estinguibili”, invece, lo scioglimento avviene in modo automatico, al verificarsi dell’evento previsto nello statuto. Al riguardo si evidenzia, infatti, che il recesso, l’esclusione, il riscatto, la liquidazione della società costituiscono fattispecie che preludono alla fine del rapporto partecipativo, alla stregua di quanto avviene per le quote ”auto-estinguibili”.

Nel dettaglio, l’interpello ha esaminato la natura fiscale delle somme erogate agli investitori persone fisiche al momento dell’auto-estinzione di queste quote. Secondo l’Agenzia delle Entrate, queste somme sono da considerarsi redditi di capitale, come definito nell’articolo 47, comma 7, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Di conseguenza, la differenza tra il valore di liquidazione delle quote e il loro costo fiscale originario è soggetta a una ritenuta del 26%, ai sensi dell’articolo 27 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Questa decisione segna un passo significativo nella definizione del regime fiscale applicabile alle operazioni di equity crowdfunding, fornendo un riferimento interpretativo essenziale per le società che impiegano questi strumenti finanziari innovativi e per gli investitori coinvolti. Tale interpretazione normativa dimostra la volontà dell’Agenzia delle Entrate di adattarsi ai nuovi modelli di investimento, garantendo al contempo chiarezza e conformità fiscale.

L’interpello n. 15/2024 emerge quindi come un punto cardine per la comprensione e l’attuazione delle normative fiscali in un ambiente di innovazione finanziaria, enfatizzando l’importanza di una pianificazione fiscale accurata e consapevole sia per gli investitori che per le società.

È tuttavia cruciale evidenziare che l’interpello non affronta le possibili conseguenze di una distribuzione degli utili ripartita nel tempo. Tale considerazione è di notevole importanza, poiché la determinazione della somma finale da rimborsare dovrebbe adeguatamente riflettere gli importi già distribuiti ai soci nei precedenti esercizi finanziari. Questa situazione presenta delle analogie con i casi di riparti parziali di liquidazione, come già trattati dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 847/2021. In quel contesto, l’Agenzia aveva ritenuto opportuno tassare tali riparti anno per anno in conformità con l’art. 47 comma 7 del TUIR, sebbene non avesse fornito indicazioni tecniche dettagliate su come debba essere considerato il costo fiscale della partecipazione.

Un aspetto ancora da chiarire, e non oggetto dell’interpello, riguarda, inoltre, l’accessibilità per le gli investimenti effettuati attraverso quote “auto-estinguibili” agli incentivi fiscali previsti per gli investimenti in startup e PMI innovative, come delineato nell’articolo 29 del Decreto Legge n. 179/2012.

In conclusione, l’introduzione delle quote a tempo rappresenta una significativa evoluzione nel diritto societario, sottolineando la necessità di strumenti legali flessibili e adattabili alle esigenze mutevoli delle imprese nel contesto economico attuale. Questa figura giuridica innovativa apre nuove prospettive nella gestione societaria, richiedendo al contempo una comprensione approfondita e un’attenta valutazione delle sue implicazioni legali, finanziarie e fiscali.