Equity Crowdfunding News

Trend e Ispirazioni sull’equity crowdfunding

Mercato europeo del crowdfunding: approvato il regolamento Consob. Ora l’Italia è pronta a partire

mercato europeo crowdfunding

Indice

Ormai manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Lo scorso primo giugno, infatti, la Consob ha finalmente approvato il regolamento nazionale sui servizi di crowdfunding, l’ultimo tassello per la piena applicazione del Regolamento (UE) 2020/1503 sugli European Crowdfunding Service Providers (ECSP)

Da novembre, infatti, le nuove regole saranno pienamente in vigore e qualsiasi piattaforma di equity e lending (tranne quelle P2P) dovrà avere un’autorizzazione nazionale per poter continuare a raccogliere denaro. Ma una volta ottenuta questa autorizzazione da parte di un qualsiasi Stato Membro, si potrà chiedere e ottenere di sollecitare e raccogliere capitali anche in tutto il resto della Comunità Europea.  

Cosa prevede il nuovo regolamento Consob

Il nuovo regolamento Consob si compone di cinque parti:

  • le disposizioni generali e le modalità di trasmissione alla Consob per ottenere l’autorizzazione;
  • i dettagli sul processo di autorizzazione;
  • gli obblighi informativi delle piattaforme nei confronti di Consob;
  • le comunicazioni di marketing;
  • ulteriori obblighi, incluse le informazioni relative alle singole offerte.

Tra queste parti, vale la pena guardare più nel dettaglio quanto previsto per le comunicazioni di marketing. Si tratta di un punto sul quale il regolatore europeo ha lasciato ampia discrezionalità alle istituzioni nazionali. Il che rappresenta un punto di attenzione. Una volta che il quadro sarà completo, infatti, sarà opportuno verificare che le disposizioni di ogni singolo Stato non creino problemi o distorsioni nel neonato mercato unico del crowdinvesting. 

Per quanto riguarda le comunicazioni di marketing in Italia, Consob ha deciso che:

  • le comunicazioni delle piattaforme devono ovviamente comprendere la denominazione del fornitore del servizio e l’indirizzo internet della piattaforma. Devono poi fornire un’indicazione corretta dei rischi connessi all’investimento, compreso il rischio di perdita parziale o totale del capitale investito. L’indicazione dei rischi deve essere chiara, sia per quanto riguarda il trattamento grafico, sia per quanto riguarda le dimensioni dei caratteri utilizzati. Vietato mascherare o minimizzare elementi o avvertenze importanti. In generale tutte le informazioni fornite devono essere aggiornate e pertinenti al mezzo di comunicazione utilizzato.
  • Quando si raffrontano servizi di crowdfunding o i risultati delle offerte bisogna essere corretti ed equilibrati: le fonti utilizzate per il raffronto devono essere specificate, così come devono essere indicati i fatti e le ipotesi principali utilizzati.
  • Ogni comunicazione di marketing deve contenere, in modo facilmente percepibile, il disclaimer: “prima dell’adesione leggere la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento”. Nel caso di strumenti come i video promozionali, l’avvertenza deve essere riprodotta almeno in audio.
  • Per le comunicazioni di marketing relativi a servizi di crowdfunding diversi da quelli indicati regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati ai sensi dell’articolo 4-sexies.1 del TUF includono nelle informazioni relative ai loro servizi l’avvertenza: “Questo servizio di crowdfunding non è soggetto ad autorizzazione o vigilanza da parte della Banca d’Italia o della Consob. A questo servizio non si applicano le regole e le tutele previste dal Regolamento europeo sui fornitori di servizi di crowdfunding n. 1503/2020.
  • Le comunicazioni di marketing sul suolo italiano devono essere fatte in italiano. Questo punto, se adottato da tutti gli stati con la propria lingua nazionale, porterà le piattaforme a sostenere dei costi significativi per l’attivazione contemporanea su più mercati.
  • Quando le comunicazioni di marketing contengono un’indicazione dei risultati di precedenti offerte o di altri servizi di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding assicurano che siano soddisfatte una serie di condizioni: 
  1. L’indicazione non costituisce l’elemento più evidente della comunicazione
  2. Il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono indicati chiaramente
  3. Contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri
  4. I rendimenti sono indicati al netto delle commissioni e degli oneri fiscali. Se non è possibile offrire l’indicazione del netto, allora bisogna specificarlo con chiarezza
  5. Riportano l’avvertenza “I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri”

Quindi, come dicevamo all’inizio, con la prossima pubblicazione in Gazzetta del regolamento Consob il quadro normativo nazionale è finalmente completo. Il tempo stringe, perché ormai novembre è vicino.

Per fortuna Consob e Banca d’Italia avevano già avviato, diversi mesi fa, un processo di interlocuzione con le piattaforme. Processo necessario per preparare il terreno e muoversi in fretta, non appena tutto fosse stato in ordine. Ora ci siamo. Non resta che attendere qualche altra settimana e di sicuro cominceremo a leggere nel registro di ESMA i primi nomi di piattaforme italiane autorizzate ai sensi del regolamento europeo. Un drappello tricolore che si unirà alle 30 piattaforme già presenti nel momento in cui scriviamo questo articolo e che arrivano da diversi paesi, tra cui soprattutto Spagna, Francia e Olanda. Peraltro tra i big manca ancora all’appello la Germania.

a cura di Luca Francescangeli