Il nuovo Regolamento Europeo sul Crowdfunding è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE il 20 ottobre del 2020 per entrare in vigore dallo scorso 10 novembre.
Un traguardo a lungo atteso e che introduce numerose novità per il settore.
Perché un nuovo Regolamento Europeo
Il crowdfunding si è affermato sempre più, negli ultimi anni, come un canale di finanziamento significativo per un numero crescente di realtà imprenditoriali, andando a colmare le crescenti difficoltà di accesso al credito tramite i canali tradizionali.
Allo stesso tempo il crowdinvesting ha permesso a molti piccoli e medi risparmiatori di trovare un canale semplice ed immediato per investire il proprio denaro, impegnando anche somme molto modeste sia come primo investimento, sia come mezzo di differenziazione del proprio portafoglio.
Fino ad oggi però era mancata una regolamentazione comune sul territorio europeo, e i diversi stati si erano mossi in autonomia nella regolamentazione interna del settore.
Ciò aveva, da una parte, creato una disomogeneità normativa tra i diversi Paesi, dall’altra aveva posto dei limiti considerevoli allo sviluppo di mercati cross-border scoraggiando, di fatto, investitori e gestori delle piattaforme a operare in Paesi diversi da quelli di appartenenza.
Il nuovo regolamento europeo sul crowdfunding nasce quindi proprio dall’esigenza di superare questi limiti e, allo stesso tempo, da quella di fornire un quadro di tutele comuni agli investitori dei diversi Paesi.
Il Regolamento infatti, come vedremo, impatta principalmente sulle piattaforme che offrono i servizi di investimento e introduce dei meccanismi di controllo volti alla massima tutela dell’investitore e, allo stesso tempo, apre agli investimenti e alle raccolte fondi su base internazionale.
Nuovo Regolamento Europeo sul Crowdfunding: come funziona
Il Regolamento UE 2020/1503, denominato anche Regolamento ECSP (European Crowdfunding Service Providers) rappresenta una importante novità per il mondo degli investimenti in crowdfunding e introduce una omogeneizzazione normativa a livello europeo per l’intero settore.
L’introduzione di un regolamento comune sul crowdfunding, infatti, istituisce un frame normativo transnazionale che regolamenta investimenti e transazioni ampliando, al contempo, la possibilità per imprese e investitori di raccogliere fondi e investire anche al di fuori dei confini nazionali.
Il Regolamento, entrato ufficialmente in vigore il 10 novembre, prevede un regime transitorio di un anno durante il quale le piattaforme di crowdfunding già esistenti potranno continuare ad operare secondo i regolamenti nazionali attualmente in vigore.
Per quanto riguarda il caso specifico dell’Italia, va evidenziato come il nostro Paese fosse già particolarmente strutturato sul piano della regolamentazione di settore, per questo è possibile affermare che il Regolamento non imporrà vincoli particolarmente diversi da quelli già esistenti, mentre consentirà a imprenditori e investitori italiani di sfruttare al meglio le potenzialità dei mercati internazionali.
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Le novità del Regolamento Europeo sul Crowdfunding
Come accennato, il nuovo Regolamento si concentra principalmente sulla costruzione di un frame normativo omogeneo tra diversi stati europei, fornendo una regolamentazione comune per gli operatori che prestano servizi di investimento in crowdfunding.
Vediamo in cosa consistono le principali novità.
- I provider di servizi di crowdfunding potranno operare a livello europeo, ma necessiteranno di un’abilitazione specifica rilasciata da un’autorità competente del Paese in cui hanno sede, che li certificherà e abiliterà come fornitori di servizi di investimento. È ciò che in Italia già succede secondo quanto previsto dal Regolamento Consob.
- Oltre all’autorizzazione ottenuta nel Paese di origine, gli operatori saranno soggetti a controlli anche da parte dell’ESMA (European Securities and Markets Authority) che istituisce un apposito registro pubblico di tutti gli operatori abilitati a livello europeo in ottica di trasparenza e tutela per gli investitori.
- Sempre nella prospettiva di una crescente tutela degli investitori, viene stabilito che i fornitori di servizi di crowdfunding dovranno presentare un documento standardizzato detto KIIS (Key Investment Information Sheet) contenente tutte le informazioni sulla società offerente e sulla tipologia di investimento, e i relativi rischi, che l’investitore si appresta a sottoscrivere.
- Allo stesso tempo, il Regolamento amplia la platea dei soggetti che potranno beneficiare di investimenti in equity crowdfunding, non limitando più la raccolta fondi solo a startup e Pmi, ma allargando anche a qualunque persona, fisica o giuridica, che agisca per finalità di tipo commerciale o professionale.
- Di contro, la normativa, restringe gli strumenti che possono essere offerti tramite le piattaforme, escludendo le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).
- Allo stesso modo, viene introdotta una limitazione agli investimenti indiretti, effettuati tramite società veicolo, che restano possibili nei soli casi in cui l’asset oggetto dell’offerta è indivisibile o illiquido.
- Il nuovo Regolamento Europeo sul Crowdfunding si concentra anche sugli aspetti relativi a eventuali conflitti di interessi per i fornitori di servizi di investimento: essi infatti avranno il divieto di partecipare alla raccolta per progetti ospitati sulla propria piattaforma e non potranno accogliere su di essa progetti promossi da società di cui detengano più del 20% del capitale o dei diritti di voto.
- Ancora in ottica di tutela, il Regolamento introduce una valutazione di appropriatezza rafforzata per i cosiddetti investitori non sofisticati.
In sintesi, nel caso di investimento per un ammontare superiore all’importo più elevato tra 1.000 € o il 5% del patrimonio netto dell’investitore, il fornitore di servizi di crowdfunding dovrà avvertire l’investitore sui rischi e ottenere un consenso esplicito e una dimostrazione di piena comprensione dell’investimento e dei relativi rischi.
- Infine, con il nuovo Regolamento, il tetto massimo di raccolta per ogni campagna viene innalzato da 1 a 5 milioni di euro, calcolato sulla base di 12 mesi per ciascun emittente.
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